Il Corso di Formazione Specifica per Lavoratori Rischio Basso è il percorso previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 per fornire ai lavoratori una formazione adeguata ai rischi concretamente presenti durante lo svolgimento della propria attività.
Il corso completa la Formazione Generale dei Lavoratori ed è organizzato secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR, che disciplina durata, contenuti e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per i lavoratori appartenenti alla classe di rischio basso, la formazione specifica ha una durata minima di 4 ore, che si aggiungono alle 4 ore della formazione generale, per un percorso minimo complessivo di 8 ore.
A chi è rivolto il corso lavoratori rischio basso
Il corso è rivolto ai lavoratori appartenenti ai settori classificati a rischio basso dall’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, tenendo sempre conto dell’attività effettivamente svolta, della mansione e dei risultati della valutazione dei rischi aziendale.
Tra i settori classificati a rischio basso rientrano, a titolo esemplificativo:
- commercio all’ingrosso e al dettaglio;
- attività di alloggio e ristorazione;
- attività finanziarie e assicurative;
- attività immobiliari;
- attività professionali, scientifiche e tecniche;
- servizi di informazione e comunicazione;
- attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi alle imprese;
- attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
- attività associative;
- alcuni servizi alla persona;
- altre attività di servizi comprese nella classificazione prevista dall’Allegato IV.
La classificazione del settore non deve però essere considerata l’unico elemento per stabilire il percorso formativo.
La formazione specifica deve essere definita sulla base dei rischi realmente presenti nell’attività lavorativa e della mansione svolta dal lavoratore.
Lavoratori d’ufficio e rischio basso
Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede una condizione particolare importante.
I lavoratori che, indipendentemente dal settore ATECO dell’azienda, svolgono mansioni che non comportano la loro presenza, neppure saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare il percorso previsto per il rischio basso, con le relative modalità di erogazione.
Questo significa, ad esempio, che personale con mansioni esclusivamente amministrative può rientrare nel percorso di rischio basso anche all’interno di un’azienda appartenente a un settore classificato a rischio medio o alto, purché le effettive condizioni di lavoro siano coerenti con quanto previsto dall’Accordo.
Resta sempre responsabilità del datore di lavoro assicurare una formazione specifica adeguata ai rischi individuati attraverso la valutazione dei rischi aziendale.
Durata del corso di formazione rischio basso
La Formazione Specifica Lavoratori Rischio Basso ha una durata minima di 4 ore.
Il percorso formativo minimo completo del lavoratore è quindi composto da:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica Rischio Basso = 8 ore complessive.
Le durate previste dalla normativa rappresentano requisiti minimi.
I contenuti e la durata del percorso possono essere ampliati quando la natura dell’attività, la mansione svolta o la valutazione dei rischi evidenzino la presenza di ulteriori fattori di rischio che richiedano specifici approfondimenti.
Le ore di formazione generale e specifica non comprendono l’eventuale addestramento pratico previsto dalla normativa per particolari attrezzature, dispositivi di protezione individuale, procedure o attività.
Obiettivi della formazione specifica
Il corso ha l’obiettivo di fornire al lavoratore conoscenze e competenze adeguate per:
riconoscere i principali pericoli presenti nel proprio ambiente di lavoro, comprendere i rischi collegati alla mansione svolta, conoscere le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda e applicare comportamenti corretti durante l’attività lavorativa e nelle situazioni di emergenza.
La formazione specifica non deve quindi essere considerata un percorso standard uguale per tutti, ma deve essere collegata alle reali condizioni di lavoro e ai rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Programma del corso rischio basso
Il programma del corso viene definito in funzione dei rischi concretamente presenti nell’attività lavorativa.
In base alla mansione e alla valutazione dei rischi possono essere affrontati argomenti quali:
rischi infortunistici, rischio elettrico generale, attrezzature di lavoro, videoterminali, ambienti e luoghi di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, microclima e illuminazione, dispositivi di protezione individuale, rischio incendio ed emergenze, segnaletica di sicurezza, procedure di esodo, organizzazione del primo soccorso, fattori psicosociali e stress lavoro-correlato, incidenti e mancati infortuni.
Possono inoltre essere approfonditi ulteriori rischi quando presenti nello specifico contesto aziendale.
I contenuti devono essere selezionati in relazione alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore e non semplicemente in base alla denominazione o al codice ATECO dell’azienda.
Corso rischio basso in presenza, videoconferenza o e-learning
La Formazione Specifica Lavoratori Rischio Basso può essere erogata:
in presenza fisica, in videoconferenza sincrona oppure in modalità e-learning, nel rispetto dei requisiti organizzativi, didattici e tecnici stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni.
L’e-learning deve essere erogato attraverso sistemi conformi ai requisiti previsti dall’Accordo, con tracciamento delle attività formative, partecipazione del discente, supporto didattico e verifica dell’apprendimento.
È però prevista una limitazione importante.
Per un’azienda appartenente alla classe di rischio basso, non è consentito utilizzare la modalità e-learning per quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono concretamente a un rischio medio o alto.
La modalità di erogazione deve quindi essere scelta considerando non soltanto la classificazione dell’azienda, ma anche i rischi effettivi della mansione.
Frequenza minima e verifica finale
Per essere ammesso alla verifica finale dell’apprendimento, il partecipante deve aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.
Al termine del corso è obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento.
Per la formazione dei lavoratori la verifica può essere effettuata mediante:
colloquio individuale oppure test.
Nel caso venga utilizzato un test, l’Accordo Stato-Regioni prevede un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre possibili risposte.
La prova viene considerata superata con almeno il 70% delle risposte corrette.
A seguito della regolare frequenza del corso e del superamento della verifica finale viene rilasciato l’attestato di formazione previsto dalla normativa.
Gli attestati rilasciati in conformità all’Accordo Stato-Regioni hanno validità su tutto il territorio nazionale.
Aggiornamento formazione lavoratori rischio basso
La formazione dei lavoratori è soggetta ad aggiornamento periodico.
L’aggiornamento deve essere effettuato con periodicità quinquennale e ha una durata minima di 6 ore, a decorrere dalla data di conclusione del corso riportata nell’attestato.
L’aggiornamento deve inoltre essere effettuato quando intervengono elementi modificativi significativi derivanti dalla valutazione dei rischi oppure quando la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa evidenzi la necessità di ulteriori interventi.
L’aggiornamento dei lavoratori può essere svolto in presenza fisica, videoconferenza sincrona o e-learning, nel rispetto delle condizioni previste dall’Accordo.
Quando deve essere effettuata la formazione
La formazione del lavoratore deve essere assicurata nelle occasioni previste dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, in particolare in occasione:
della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione, del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie oppure nuove sostanze o miscele pericolose quando queste modificano i rischi ai quali il lavoratore è esposto.
Non è quindi corretto considerare la formazione come un semplice adempimento da svolgere genericamente entro un determinato periodo successivo all’assunzione: deve essere organizzata in coerenza con le occasioni stabilite dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Formazione già effettuata secondo il precedente Accordo
I lavoratori che hanno regolarmente completato la formazione prevista dal precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 non devono ripetere automaticamente l’intero percorso a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Per tali percorsi è riconosciuto il credito formativo totale, fermo restando l’obbligo di aggiornamento e la necessità di integrare la formazione quando cambiano la mansione, l’organizzazione del lavoro o i rischi ai quali il lavoratore è esposto.
Riferimenti normativi
Il Corso di Formazione Specifica Lavoratori Rischio Basso è disciplinato principalmente da:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 37
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR, relativo alla durata, ai contenuti minimi e alle modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La classificazione dei settori nelle classi di rischio basso, medio e alto è riportata nell’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni, sulla base delle corrispondenze ATECO 2007.
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