Corsi Sicurezza 81/08

Corso ASPP – Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

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AreaCorsi Sicurezza 81/08
ContenutiProgramma dettagliato
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Scheda corso

Il Corso ASPP – Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione è il percorso formativo previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 per acquisire i requisiti formativi necessari allo svolgimento del ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro.

La formazione è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR, che ha ridefinito durata, contenuti, modalità di erogazione e verifiche dei percorsi formativi per ASPP e RSPP.

L’ASPP opera all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione e collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella prevenzione e gestione dei rischi professionali presenti in azienda.

Chi è l’ASPP

L’ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione è una delle figure che possono comporre il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Nell’ambito dei compiti attribuiti al Servizio, l’ASPP supporta l’attività di individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione e definizione delle procedure di sicurezza.

L’attività viene svolta in collaborazione con il RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con gli altri soggetti coinvolti nel sistema aziendale di prevenzione.

A chi è rivolto il Corso ASPP

Il corso è rivolto a lavoratori, tecnici, professionisti e altri soggetti che intendono acquisire i requisiti formativi necessari per svolgere la funzione di ASPP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.

Per lo svolgimento della funzione è richiesto, salvo i casi di esonero o le specifiche eccezioni previste dalla normativa, un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.

Alcuni titoli universitari individuati dalla normativa e dall’Accordo Stato-Regioni consentono l’esonero dalla frequenza di uno o più moduli. Prima dell’iscrizione è quindi opportuno verificare l’eventuale riconoscimento di crediti formativi sulla base del titolo di studio e della formazione già posseduta.

Come diventare ASPP

Il percorso formativo ordinario per diventare ASPP è articolato in:

Modulo A – 28 ore

Modulo B comune – 48 ore

Il percorso base ASPP è quindi pari a 76 ore complessive, escluse le verifiche finali dell’apprendimento.

Per alcuni specifici settori produttivi il Modulo B comune deve essere integrato con un ulteriore Modulo B di specializzazione.

Per svolgere il ruolo di ASPP non è richiesto il Modulo C, che è invece previsto per chi intende svolgere la funzione di RSPP.

Modulo A ASPP – 28 ore

Il Modulo A di 28 ore costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di ASPP e RSPP ed è propedeutico all’accesso agli altri moduli formativi.

Il programma affronta i principali elementi del sistema di prevenzione e protezione, tra cui:

  • quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • sistema istituzionale della prevenzione;
  • soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compiti e responsabilità;
  • concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
  • principi e metodologie della valutazione dei rischi;
  • Documento di Valutazione dei Rischi;
  • rischi interferenziali;
  • misure di prevenzione e protezione;
  • dispositivi di protezione collettiva e individuale;
  • segnaletica di sicurezza;
  • gestione delle emergenze;
  • sorveglianza sanitaria;
  • consultazione e partecipazione dei lavoratori;
  • informazione, formazione e addestramento.

Il superamento del Modulo A consente l’accesso al Modulo B.

Modulo B ASPP – 48 ore

Il Modulo B comune ha una durata minima di 48 ore ed è correlato alla natura dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e alle attività lavorative svolte.

Il Modulo B comune è valido per tutti i settori produttivi, fatta eccezione per quelli per i quali l’Accordo Stato-Regioni prevede uno specifico modulo di specializzazione aggiuntivo.

Tra gli argomenti affrontati rientrano, in funzione del programma previsto dall’Accordo:

  • tecniche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti;
  • ambienti e luoghi di lavoro;
  • rischio incendio ed esplosione;
  • gestione delle emergenze;
  • rischio elettrico;
  • macchine, impianti e attrezzature;
  • rischio meccanico;
  • agenti fisici;
  • sostanze pericolose;
  • agenti biologici;
  • rischi ergonomici;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • organizzazione del lavoro;
  • rischi connessi ad attività particolari;
  • dispositivi di protezione individuale;
  • misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

L’obiettivo è fornire all’ASPP gli strumenti necessari per individuare i pericoli, analizzare e valutare i rischi e contribuire all’individuazione delle corrette misure di prevenzione e protezione.

Moduli B di specializzazione ASPP

Per determinati settori il Modulo B comune di 48 ore deve essere integrato con uno specifico modulo di specializzazione.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede:

Modulo B-SP1 – Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia: 16 ore

Modulo B-SP2 – Pesca: 12 ore

Modulo B-SP3 – Costruzioni: 16 ore

Modulo B-SP4 – Sanità residenziale: 12 ore

Modulo B-SP5 – Chimico e Petrolchimico: 16 ore

Il Modulo B comune è propedeutico all’accesso ai moduli di specializzazione.

La necessità di frequentare uno o più moduli specialistici deve essere valutata in funzione del settore nel quale l’ASPP dovrà svolgere la propria attività.

Quanto dura il Corso ASPP

In assenza di esoneri e di moduli specialistici, il percorso ordinario è costituito da:

Modulo A: 28 ore

Modulo B comune: 48 ore

Totale percorso base ASPP: 76 ore

Nei settori per i quali è richiesta una specializzazione, alle 76 ore devono essere aggiunte le 12 o 16 ore del relativo Modulo B specialistico.

Le verifiche finali di apprendimento sono escluse dal monte ore minimo previsto per i moduli.

Corso ASPP online, in presenza o videoconferenza

Il nuovo Accordo Stato-Regioni disciplina in modo preciso le modalità con cui possono essere svolti i diversi moduli.

Il Modulo A ASPP può essere erogato:

  • in presenza fisica;
  • in videoconferenza sincrona;
  • in modalità e-learning conforme ai requisiti previsti dall’Accordo.

Il Modulo B comune e i Moduli B di specializzazione, invece, possono essere svolti in presenza fisica o in videoconferenza sincrona.

Per il Modulo B non è consentita la formazione iniziale in e-learning asincrono.

La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica nei limiti e secondo i requisiti organizzativi e tecnici stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni.

Frequenza obbligatoria

Per essere ammesso alla verifica finale dell’apprendimento è necessario aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.

La frequenza viene registrata e documentata dal soggetto formatore secondo le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni.

Verifica finale del Corso ASPP

Il percorso prevede verifiche dell’apprendimento specifiche per ciascun modulo.

Per il Modulo A la verifica finale viene effettuata mediante test, eventualmente integrato da colloquio.

Per il Modulo B la verifica prevede invece test e simulazione, finalizzati ad accertare sia le conoscenze acquisite sia la capacità di applicarle in situazioni coerenti con il ruolo professionale.

Quando viene utilizzato il test, l’Accordo prevede complessivamente almeno 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative, con superamento della prova al raggiungimento di almeno il 70% delle risposte corrette.

A seguito della frequenza prevista e del superamento delle verifiche viene rilasciato l’attestato di formazione.

Aggiornamento ASPP: 20 ore ogni 5 anni

Per mantenere nel tempo i requisiti necessari allo svolgimento della funzione, l’ASPP deve effettuare un aggiornamento quinquennale della durata minima complessiva di 20 ore.

Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del Modulo B comune.

Le 20 ore di aggiornamento possono essere distribuite durante l’intero quinquennio e devono riguardare evoluzioni normative, tecniche, organizzative e metodologiche coerenti con i compiti e le competenze dell’ASPP.

L’aggiornamento ASPP può essere effettuato in:

presenza fisica, videoconferenza sincrona o e-learning, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

In determinate condizioni l’aggiornamento può essere assolto anche attraverso convegni o seminari conformi alle disposizioni dell’Accordo.

Cosa succede se l’aggiornamento ASPP è scaduto

L’aggiornamento non costituisce una semplice formalità.

Trascorso il periodo previsto senza aver completato l’aggiornamento obbligatorio, la funzione di ASPP non può essere esercitata fino al completamento delle ore di aggiornamento richieste.

Il nuovo Accordo precisa inoltre che, nei limiti temporali previsti, il mancato aggiornamento non comporta automaticamente la perdita della formazione abilitante già acquisita: completando l’aggiornamento richiesto è possibile tornare a esercitare la funzione.

Per gli incarichi successivi al primo quinquennio, l’ASPP deve poter dimostrare di avere effettuato nel quinquennio precedente il numero minimo di ore di aggiornamento previsto.

Formazione ASPP effettuata con il precedente Accordo Stato-Regioni

La formazione già effettuata secondo l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 non viene automaticamente annullata dal nuovo Accordo.

Per il Modulo A già regolarmente frequentato è riconosciuto il credito formativo previsto dal nuovo sistema.

Anche per il precedente Modulo B sono riconosciuti i crediti formativi indicati nelle specifiche tabelle del nuovo Accordo, comprese le corrispondenze previste per i moduli specialistici.

Chi possiede già attestati ASPP deve quindi verificare la propria situazione formativa prima di iscriversi nuovamente ai moduli, evitando inutili duplicazioni.

Differenza tra ASPP e RSPP

ASPP e RSPP fanno entrambi parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, ma ricoprono ruoli differenti.

L’ASPP svolge le attività del servizio collaborando con il Responsabile del Servizio.

L’RSPP è invece il soggetto designato dal datore di lavoro come responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Anche il percorso formativo è differente:

ASPP: Modulo A + Modulo B + eventuali specializzazioni

RSPP: Modulo A + Modulo B + eventuali specializzazioni + Modulo C

Requisiti e possibili esoneri

L’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 richiede normalmente, per lo svolgimento delle funzioni di ASPP e RSPP, un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e il possesso della formazione prevista.

La normativa individua tuttavia specifici titoli di studio e condizioni che consentono l’esonero dalla frequenza di determinati moduli.

Tra questi rientrano specifiche classi di laurea previste dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Allegato I dell’Accordo Stato-Regioni.

La presenza di un titolo che determina l’esonero deve essere verificata caso per caso prima dell’iscrizione.

Riferimenti normativi

I principali riferimenti per la formazione ASPP sono:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 32

Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR

Il nuovo Accordo ha sostituito e accorpato la precedente disciplina formativa, compreso l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, facendo salvi i crediti formativi riconosciuti per la formazione pregressa.

Dal 19 maggio 2026, terminato il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo, i corsi avviati devono rispettare le nuove disposizioni.

Informazioni sul corso

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