Il Corso RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il percorso formativo destinato ai lavoratori eletti o designati per rappresentare i colleghi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La formazione dell’RLS è prevista dal D.Lgs. 81/2008, in particolare dall’art. 37, commi 10 e 11, e deve fornire al rappresentante conoscenze e competenze adeguate sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, sulle misure di prevenzione e protezione e sulle principali tecniche di controllo dei rischi.
La durata minima del corso iniziale è di 32 ore, di cui almeno 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle relative misure di prevenzione e protezione, con verifica dell’apprendimento.
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Il RLS svolge un ruolo centrale nel sistema aziendale di prevenzione perché rappresenta il punto di collegamento tra lavoratori, datore di lavoro e le altre figure che partecipano alla gestione della sicurezza.
Tra le principali attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, il RLS:
- accede ai luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività;
- viene consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sull’organizzazione della prevenzione;
- viene consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti antincendio e primo soccorso e del medico competente;
- viene consultato sull’organizzazione della formazione in materia di sicurezza;
- riceve informazioni e documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
- riceve le informazioni provenienti dagli organi di vigilanza;
- formula osservazioni e proposte in materia di prevenzione;
- partecipa, quando prevista, alla riunione periodica sulla sicurezza;
- segnala i rischi individuati durante lo svolgimento della propria attività di rappresentanza.
A chi è rivolto il Corso RLS
Il corso è rivolto ai lavoratori che sono stati eletti o designati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 e dalla contrattazione collettiva applicabile.
Il RLS non viene scelto unilateralmente dal datore di lavoro, ma viene eletto o designato secondo le modalità previste dalla legge e dagli accordi collettivi.
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure la rappresentanza può essere esercitata a livello territoriale o di comparto secondo quanto previsto dalla normativa.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, viene eletto dai lavoratori al loro interno.
Quanti RLS devono essere presenti in azienda
Salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce un numero minimo di:
1 RLS nelle aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori;
3 RLS nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
6 RLS nelle aziende o unità produttive con più di 1.000 lavoratori.
Per le realtà con più di 1.000 lavoratori, il numero può essere ulteriormente aumentato secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Durata del Corso RLS
Il Corso RLS ha una durata minima di 32 ore.
Di queste, almeno 12 ore devono riguardare i rischi specifici presenti nell’azienda nella quale il RLS esercita la propria funzione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
La formazione deve quindi essere coerente con l’effettiva realtà aziendale e non può limitarsi esclusivamente a contenuti generali o teorici.
Le modalità, la durata e gli eventuali ulteriori contenuti formativi sono disciplinati anche dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile al rapporto di lavoro.
Programma del Corso RLS
Nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, il programma del corso comprende:
- principi giuridici comunitari e nazionali in materia di salute e sicurezza;
- legislazione generale e speciale sulla sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti del sistema di prevenzione e relativi obblighi;
- ruolo del datore di lavoro, dirigenti e preposti;
- ruolo del RSPP e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ruolo del medico competente;
- ruolo degli addetti alle emergenze;
- diritti, compiti e attribuzioni del RLS;
- individuazione dei pericoli e dei fattori di rischio;
- principi e metodologie della valutazione dei rischi;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- gestione delle emergenze;
- infortuni, incidenti e malattie professionali;
- consultazione e partecipazione dei lavoratori;
- rapporti tra RLS, datore di lavoro, RSPP e medico competente;
- rapporti con gli organismi paritetici e gli organi di vigilanza;
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- tecniche di comunicazione e gestione delle relazioni;
- rischi specifici presenti nell’azienda e relative misure di prevenzione e protezione.
Il programma deve essere integrato e adattato in funzione dei rischi concretamente presenti nell’organizzazione nella quale il RLS esercita la propria rappresentanza.
Verifica finale dell’apprendimento
Il percorso formativo iniziale dell’RLS deve prevedere una verifica dell’apprendimento.
Le modalità concrete della verifica e dell’organizzazione del percorso devono essere definite nel rispetto della normativa e delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile.
Per il corso RLS non è opportuno applicare automaticamente criteri di frequenza o modalità di verifica previsti dall’Accordo Stato-Regioni per altre figure della sicurezza: il D.Lgs. 81/2008 attribuisce infatti alla contrattazione collettiva nazionale un ruolo specifico nella disciplina della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Frequenza del Corso RLS
La legge stabilisce una durata minima di 32 ore iniziali.
Le modalità organizzative e di frequenza devono essere verificate anche alla luce del CCNL applicato all’azienda.
Non è quindi corretto indicare automaticamente per il corso RLS una frequenza minima del 90% semplicemente perché tale percentuale è prevista per altri percorsi formativi in materia di sicurezza.
Prima dell’avvio del corso deve essere verificata la disciplina collettiva applicabile, in modo da assicurare il rispetto della durata minima e delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dal settore di appartenenza.
Corso RLS online o in videoconferenza
Le modalità di svolgimento della formazione RLS sono disciplinate anche dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per questo motivo la possibilità di svolgere il corso in videoconferenza o in modalità e-learning deve essere verificata in relazione al CCNL applicato e alle disposizioni vigenti per lo specifico percorso.
Non è quindi corretto affermare in modo generalizzato che qualsiasi corso RLS di 32 ore possa essere svolto integralmente online senza prima verificare la disciplina applicabile.
La formazione in presenza resta una modalità utilizzabile; per eventuali modalità a distanza è opportuno effettuare preventivamente la verifica del contratto collettivo di riferimento.
Aggiornamento RLS
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere periodicamente aggiornata.
La disciplina oggi vigente distingue in base al numero dei lavoratori occupati nell’impresa.
Aziende da 15 a 50 lavoratori
L’aggiornamento del RLS deve avere una durata non inferiore a 4 ore ogni anno.
Aziende con più di 50 lavoratori
L’aggiornamento del RLS deve avere una durata non inferiore a 8 ore ogni anno.
Aziende con meno di 15 lavoratori
Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico sono definite dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto:
- della dimensione dell’impresa;
- del livello di rischio per la salute e sicurezza derivante dall’attività svolta.
Per le aziende sotto i 15 lavoratori non è quindi corretto applicare automaticamente la regola delle 4 ore annue senza verificare il CCNL di riferimento.
Il Corso RLS ha una scadenza?
È preferibile non parlare semplicemente di un “attestato senza scadenza”.
Il RLS frequenta un corso iniziale di almeno 32 ore, che non deve essere ripetuto integralmente ogni anno, ma deve mantenere e aggiornare le proprie competenze attraverso l’aggiornamento periodico previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
La continuità della formazione è particolarmente importante perché il RLS deve mantenere conoscenze aggiornate rispetto all’evoluzione della normativa, dell’organizzazione aziendale e dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Formazione durante l’orario di lavoro
La formazione del RLS deve essere effettuata durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del lavoratore.
La normativa prevede inoltre che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui opera il datore di lavoro.
RLS e RSPP possono essere la stessa persona?
No.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce espressamente che l’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina a Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione, quindi con i ruoli di RSPP e ASPP.
Le due figure rispondono infatti a funzioni differenti all’interno del sistema aziendale di prevenzione.
Differenza tra RLS e RLST
Il RLS aziendale rappresenta i lavoratori all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva nella quale viene eletto o designato.
Il RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale esercita invece le proprie funzioni nei confronti di più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo di competenza, nei casi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Il percorso formativo dell’RLST è diverso da quello dell’RLS aziendale: il D.Lgs. 81/2008 prevede per il rappresentante territoriale un percorso di almeno 64 ore iniziali, da effettuare entro tre mesi dalla data di elezione o designazione, oltre a 8 ore di aggiornamento annuale.
Riferimenti normativi del Corso RLS
I principali riferimenti normativi sono:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 37, commi 10, 11 e 12
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 47 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 50 – Attribuzioni del RLS
Contrattazione collettiva nazionale applicabile al settore aziendale
Per la formazione RLS non va indicato come riferimento principale l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e neppure il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, poiché l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 demanda specificamente alla contrattazione collettiva nazionale le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS, nel rispetto dei minimi stabiliti dalla legge.
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