Il Corso di Formazione Specifica per Lavoratori Rischio Alto di 12 ore completa il percorso obbligatorio di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
La formazione è disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR e deve essere progettata in funzione dei rischi effettivamente presenti nell’attività lavorativa, delle mansioni svolte e delle misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda. (Ministero del Lavoro)
Per i settori appartenenti alla classe di rischio alto, la formazione specifica ha una durata minima di 12 ore, che si aggiungono alle 4 ore di Formazione Generale, per un percorso minimo complessivo di 16 ore.
A chi è rivolto il Corso Rischio Alto
Il corso è rivolto ai lavoratori per i quali è prevista una formazione specifica corrispondente alla classe di rischio alto, sulla base della classificazione contenuta nell’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni e della valutazione dei rischi aziendale.
Tra i settori classificati a rischio alto rientrano, tra gli altri, costruzioni, attività di estrazione da cave e miniere, numerose attività manifatturiere, metallurgia e lavorazioni dei metalli, produzione di macchinari e apparecchiature, produzione e distribuzione di energia, gestione di acqua, reti fognarie e rifiuti, industrie chimiche, petrolchimiche e farmaceutiche e attività comprese nell’area della sanità e assistenza sociale secondo la classificazione dell’Allegato IV.
È importante non classificare automaticamente come rischio alto agricoltura, pesca, trasporto o magazzinaggio: nel nuovo Allegato IV queste attività sono collocate nella classe di rischio medio. Anche l’assistenza sociale non residenziale, ATECO 88, è espressamente riportata nel rischio medio.
La classificazione del settore costituisce il riferimento per la durata minima, ma il contenuto del corso deve sempre essere coerente con i rischi concretamente presenti e con la mansione del lavoratore. Il nuovo Accordo precisa infatti che contenuti e durata minima devono essere integrati quando la valutazione dei rischi evidenzia esigenze formative ulteriori.
Durata della Formazione Specifica Rischio Alto
La Formazione Specifica Lavoratori Rischio Alto dura almeno 12 ore.
Il percorso minimo completo è quindi:
4 ore Formazione Generale + 12 ore Formazione Specifica = 16 ore complessive.
Le 16 ore rappresentano un requisito minimo. Il numero di ore può essere aumentato in relazione alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti nell’azienda e alle caratteristiche delle mansioni svolte.
L’eventuale addestramento pratico richiesto per specifiche attrezzature, dispositivi, procedure o attività non è compreso nelle ore della formazione generale e specifica.
Obiettivi del Corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai lavoratori conoscenze e competenze adeguate per riconoscere i pericoli presenti durante l’attività lavorativa, comprendere i rischi connessi alla propria mansione e applicare correttamente le misure e le procedure di prevenzione e protezione previste dall’azienda.
La formazione specifica deve concentrarsi sui rischi realmente collegati alle mansioni svolte, sulle possibili conseguenze e sui comportamenti da adottare per lavorare in sicurezza.
Programma del Corso Rischio Alto
Il programma non deve essere considerato identico per ogni azienda. Gli argomenti vanno selezionati e approfonditi sulla base della valutazione dei rischi e delle mansioni dei partecipanti.
In funzione dei rischi effettivamente presenti, il percorso può comprendere rischi infortunistici e meccanici, macchine e attrezzature, rischio elettrico, cadute dall’alto, rischio di esplosione, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti biologici, rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima, illuminazione e campi elettromagnetici, videoterminali, DPI, ambienti di lavoro, rischi psicosociali e stress lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi e delle merci, segnaletica, emergenze, procedure di sicurezza, esodo e incendio, organizzazione del primo soccorso, incidenti e mancati infortuni.
L’Accordo raccomanda inoltre di progettare la formazione specifica per gruppi il più possibile omogenei, considerando settore, mansioni e rischi ai quali i lavoratori risultano concretamente esposti. Le FAQ ministeriali confermano che anche nei corsi interaziendali deve essere assicurata coerenza tra mansioni e rischi dei partecipanti.
Lavoratori d’ufficio in aziende a rischio alto
Il nuovo Accordo introduce una condizione particolare rilevante anche per le aziende appartenenti a settori classificati a rischio alto.
I lavoratori che, indipendentemente dal settore dell’azienda, svolgono mansioni che non comportano la loro presenza, neppure saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare il percorso individuato per il rischio basso, con le relative modalità di erogazione.
Resta comunque l’obbligo del datore di lavoro di assicurare una formazione specifica adeguata ai rischi effettivamente risultanti dalla valutazione dei rischi.
Questa eccezione deve quindi essere applicata sulla base della mansione reale e non semplicemente perché il lavoratore viene genericamente definito “impiegato” o “amministrativo”.
Corso Rischio Alto in presenza o videoconferenza
Il Corso di Formazione Specifica Lavoratori Rischio Alto può essere normalmente svolto in presenza fisica oppure in videoconferenza sincrona.
L’Accordo equipara la videoconferenza sincrona alla presenza fisica, salvo i moduli che richiedono addestramento o prove pratiche. La modalità deve garantire identificazione dei partecipanti, interazione con il docente, controllo delle presenze e tracciamento della partecipazione.
Il Corso Rischio Alto può essere svolto in e-learning?
Per il normale corso iniziale di formazione specifica rischio alto non presenterei l’e-learning asincrono come modalità ordinariamente disponibile.
La tabella del nuovo Accordo consente l’e-learning per la formazione specifica iniziale in via ordinaria soltanto per il rischio basso. Per rischio medio e alto è contemplato esclusivamente nell’ambito di specifici progetti formativi eventualmente individuati dalle Regioni o Province autonome.
Una dicitura commerciale come “Corso Rischio Alto online in e-learning” senza questa precisazione sarebbe quindi da evitare.
Frequenza minima obbligatoria
Per essere ammesso alla verifica finale dell’apprendimento, il partecipante deve aver frequentato almeno il 90% delle ore previste dal corso.
Il nuovo Accordo stabilisce inoltre, in via generale, un massimo di 30 partecipanti per corso, salvo le specifiche eccezioni previste per la formazione in e-learning.
Verifica finale dell’apprendimento
Al termine del percorso è obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento.
Per i lavoratori la verifica può essere effettuata mediante colloquio individuale oppure test. Qualora venga utilizzato il test, l’Accordo prevede complessivamente almeno 30 domande, ciascuna con almeno tre possibili risposte, e il superamento con almeno il 70% delle risposte corrette.
Le FAQ del Ministero hanno chiarito che le 30 domande devono essere riferite al corso così come definito nel progetto formativo; non significa automaticamente 30 domande per la formazione generale più altre 30 per quella specifica.
A seguito della frequenza prevista e del superamento della verifica finale viene rilasciato l’attestato di formazione. Gli attestati conformi all’Accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.
Aggiornamento Lavoratori Rischio Alto
La formazione dei lavoratori deve essere aggiornata con periodicità quinquennale, per una durata minima di 6 ore, a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
L’aggiornamento deve essere effettuato anche prima del termine dei cinque anni quando intervengono modifiche significative nella valutazione dei rischi oppure quando la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa evidenzia la necessità di un nuovo intervento formativo.
L’aggiornamento può essere svolto in presenza, videoconferenza sincrona oppure e-learning.
Per questo eviterei sulla pagina la formula assoluta “l’attestato non ha scadenza”. È più corretto comunicare che la formazione iniziale acquisita rimane documentata, ma il lavoratore è soggetto all’obbligo di aggiornamento periodico e alle eventuali integrazioni formative rese necessarie dai cambiamenti dei rischi.
Quando deve essere effettuata la formazione
La formazione deve essere assicurata nelle occasioni previste dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008: in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione, in caso di trasferimento o cambiamento di mansione e quando vengono introdotte nuove attrezzature, nuove tecnologie oppure nuove sostanze o miscele pericolose che incidono sui rischi lavorativi.
Le FAQ ufficiali del Ministero del Lavoro hanno chiarito che non è corretto utilizzare come regola generale il vecchio riferimento ai 60 giorni dall’assunzione.
Formazione già svolta con il precedente Accordo
I percorsi formativi dei lavoratori regolarmente effettuati secondo il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono fatti salvi e beneficiano del credito formativo totale.
L’entrata in vigore del nuovo Accordo non determina quindi la necessità di rifare automaticamente la formazione iniziale già validamente acquisita. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento e l’eventuale necessità di integrare la formazione in relazione a nuovi rischi o nuove mansioni.
Riferimenti normativi
I principali riferimenti sono il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. (Gazzetta Ufficiale)
Il periodo transitorio è ormai concluso. Le FAQ ministeriali indicano che le nuove regole sono obbligatorie per i corsi avviati a partire dal 19 maggio 2026.
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