Il Corso RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il percorso formativo previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 per acquisire, in assenza di specifici esoneri, i requisiti formativi necessari allo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La formazione è disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR, che definisce durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e verifiche dei percorsi destinati a RSPP e ASPP. L’Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. (Ministero del Lavoro)
Il percorso ordinario per RSPP comprende il Modulo A di 28 ore, il Modulo B comune di 48 ore e il Modulo C di 24 ore, oltre agli eventuali moduli B di specializzazione richiesti dal settore nel quale viene svolta la funzione.
Chi è il RSPP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP è la persona designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e deve possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione contribuisce all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, all’elaborazione delle procedure di sicurezza e alla proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori. (Cronorma)
È preferibile evitare formule come “il RSPP gestisce autonomamente la sicurezza aziendale”: il ruolo del RSPP è tecnico e di supporto al sistema di prevenzione, mentre gli obblighi e le responsabilità proprie del datore di lavoro restano distinti.
A chi è rivolto il Corso RSPP
Il corso è rivolto a tecnici, consulenti, professionisti, lavoratori e altri soggetti che intendono acquisire i requisiti necessari per svolgere la funzione di RSPP interno o esterno ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
Il requisito ordinario di accesso previsto dall’art. 32 è un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge. (Portale Normativo)
Determinati titoli di studio consentono inoltre l’esonero dalla frequenza del Modulo A e del Modulo B, compresi gli eventuali moduli specialistici, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni. L’eventuale esonero deve essere verificato sulla base del titolo posseduto prima dell’iscrizione al percorso.
Per chi intende svolgere la funzione di RSPP, salvo gli ulteriori casi di esonero espressamente previsti, rimane necessario anche il Modulo C.
Percorso formativo RSPP
Il percorso formativo ordinario è articolato in tre moduli:
Modulo A – 28 ore
Modulo B comune – 48 ore
Modulo C – 24 ore
La durata minima del percorso base è pertanto di:
28 + 48 + 24 = 100 ore
Le ore indicate non comprendono le verifiche finali di apprendimento.
A queste possono aggiungersi i Moduli B di specializzazione, quando richiesti dal settore nel quale il RSPP dovrà operare.
Modulo A RSPP – 28 ore
Il Modulo A costituisce il corso base comune per RSPP e ASPP e ha una durata minima di 28 ore, escluse le verifiche finali.
È propedeutico all’accesso ai successivi moduli e affronta il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza, il sistema istituzionale della prevenzione, i soggetti della sicurezza aziendale, i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione, gli elementi della valutazione dei rischi e gli obblighi di informazione, formazione e addestramento.
Il Modulo A può essere svolto in presenza, in videoconferenza sincrona oppure in e-learning, purché siano rispettati i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni.
Modulo B RSPP – 48 ore
Il Modulo B comune ha una durata minima di 48 ore ed è dedicato alla conoscenza e alla valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e alle relative misure di prevenzione e protezione.
Il Modulo B comune è valido per tutti i settori produttivi, fatta eccezione per quelli per i quali l’Accordo richiede anche uno specifico modulo B di specializzazione. È inoltre propedeutico all’accesso ai moduli specialistici.
Tra i contenuti sono compresi tecniche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti, organizzazione del lavoro, luoghi di lavoro, rischio incendio e ATEX, macchine e attrezzature, rischio elettrico e meccanico, lavori in quota, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rischi psicosociali, agenti fisici, agenti chimici e cancerogeni, amianto, agenti biologici, ambienti confinati, attività su strada e gestione dei rifiuti.
Il Modulo B può essere svolto in presenza fisica o in videoconferenza sincrona. Non è ammesso in e-learning asincrono.
Moduli B di specializzazione
Quando il RSPP opera in determinati comparti, al Modulo B comune devono essere aggiunti i relativi moduli di specializzazione.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede:
B-SP1 – Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia: 16 ore
B-SP2 – Pesca: 12 ore
B-SP3 – Costruzioni: 16 ore
B-SP4 – Sanità residenziale: 12 ore
B-SP5 – Chimico-Petrolchimico: 16 ore
Per B-SP4 l’Accordo individua, in particolare, i servizi ospedalieri ATECO 86.1 e i servizi di assistenza sociale residenziale ATECO 87; per B-SP5 sono richiamate le attività ATECO 19 e 20.
Anche i moduli specialistici possono essere svolti in presenza o videoconferenza sincrona, ma non in e-learning asincrono.
Modulo C RSPP – 24 ore
Il Modulo C è previsto esclusivamente per chi intende svolgere la funzione di RSPP e ha una durata minima di 24 ore, escluse le verifiche finali.
Il corso approfondisce competenze relazionali, organizzative e gestionali necessarie al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con particolare attenzione alla progettazione dei processi formativi, ai sistemi di gestione della sicurezza, alla comunicazione, alle relazioni tra i diversi soggetti della prevenzione e al benessere organizzativo.
Il Modulo C può essere svolto in presenza o videoconferenza sincrona. L’e-learning asincrono non è consentito.
Differenza tra RSPP e ASPP
RSPP e ASPP appartengono entrambi al Servizio di Prevenzione e Protezione, ma il percorso formativo non è identico.
L’ASPP deve normalmente completare Modulo A + Modulo B + eventuali specializzazioni.
L’RSPP deve completare Modulo A + Modulo B + eventuali specializzazioni + Modulo C. L’Accordo stabilisce espressamente che il Modulo C è dedicato alle sole funzioni di RSPP.
Chi cerca esclusivamente la formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione può consultare la pagina dedicata al Corso ASPP.
RSPP e Datore di Lavoro RSPP non sono lo stesso percorso formativo
Il Corso RSPP previsto dall’art. 32 non deve essere confuso con il percorso previsto per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni disciplina separatamente quest’ultimo percorso: il datore di lavoro deve prima frequentare il corso previsto per la propria figura e successivamente il percorso specifico per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP.
Questa distinzione è importante anche nella comunicazione commerciale: il Corso RSPP A+B+C non deve essere presentato come il normale corso “Datore di Lavoro RSPP”.
Frequenza obbligatoria
Per essere ammessi alla verifica finale è necessario frequentare almeno il 90% delle ore previste dal corso.
Il nuovo Accordo stabilisce tale percentuale per i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento disciplinati dall’Accordo.
Verifiche finali del percorso RSPP
Ogni modulo prevede una specifica verifica finale dell’apprendimento.
Per il Modulo A è previsto un test, eventualmente integrato da colloquio.
Per il Modulo B è prevista una verifica composta da test e simulazione.
Per il Modulo C la verifica finale è effettuata mediante colloquio. (Aifos)
Il superamento delle verifiche, insieme alla frequenza minima richiesta, costituisce condizione per il rilascio dell’attestazione prevista.
Gli attestati conformi al nuovo Accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.
Corso RSPP online: cosa è consentito
È importante distinguere tra videoconferenza sincrona ed e-learning.
Il percorso RSPP può essere svolto in videoconferenza sincrona anche per i Moduli A, B e C, rispettando le condizioni previste dall’Accordo.
L’e-learning asincrono, invece, è ammesso esclusivamente per il Modulo A.
Pertanto non è corretto pubblicizzare genericamente un “Corso RSPP 100% e-learning” per l’intero percorso iniziale: Modulo B, eventuali specializzazioni e Modulo C non possono essere svolti con questa modalità.
Aggiornamento RSPP – 40 ore ogni 5 anni
Il RSPP deve effettuare un aggiornamento quinquennale di almeno 40 ore.
Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del Modulo B comune e le 40 ore possono essere distribuite durante l’intero periodo di cinque anni.
L’aggiornamento può essere effettuato in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning secondo le modalità previste dall’Accordo. Sono inoltre utilizzabili, alle condizioni previste, seminari e convegni validi ai fini dell’aggiornamento.
Nel 2026 il Ministero del Lavoro ha chiarito che, per seminari e convegni riconosciuti ai fini dell’aggiornamento RSPP, resta comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento. (Osservatorio Olympus)
Cosa succede se l’aggiornamento RSPP è scaduto
Non è preciso affermare semplicemente che l’“attestato RSPP non scade”.
Quando l’aggiornamento obbligatorio non è completato, la funzione di RSPP non è esercitabile fino al completamento dell’aggiornamento richiesto.
Il nuovo Accordo precisa però che, entro il limite di 10 anni, la mancata regolare frequenza dell’aggiornamento non determina la perdita del credito formativo acquisito con il corso abilitante. Completando l’aggiornamento è possibile tornare a esercitare la funzione.
Trascorsi cinque anni dalla prima abilitazione, al momento dell’affidamento di un nuovo incarico RSPP deve inoltre essere possibile dimostrare di avere effettuato, nel quinquennio precedente, almeno le ore minime di aggiornamento richieste.
Formazione RSPP svolta con il precedente Accordo del 2016
L’entrata in vigore del nuovo Accordo non comporta automaticamente la ripetizione dei percorsi RSPP e ASPP già regolarmente svolti.
Il nuovo sistema prevede specifici crediti formativi per la formazione pregressa effettuata secondo gli Accordi precedenti. La situazione deve essere valutata sulla base dei moduli già frequentati, degli eventuali moduli specialistici e dello stato dell’aggiornamento.
Prima di iscriversi nuovamente a Modulo A, B o C è quindi opportuno verificare gli attestati già posseduti e gli eventuali crediti riconoscibili.
Riferimenti normativi
I principali riferimenti del percorso RSPP sono il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 32, relativo ai requisiti professionali di RSPP e ASPP, e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR, che disciplina i nuovi percorsi formativi. (Portale Normativo)
Il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo si è concluso il 19 maggio 2026. Per i corsi avviati da tale data devono essere applicate le nuove disposizioni. (Ministero del Lavoro)
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