Il Corso per Preposti alla Sicurezza di 12 ore è il percorso formativo previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori che, nell’organizzazione aziendale, svolgono funzioni di sovrintendenza e vigilanza sull’attività lavorativa e sulla corretta applicazione delle direttive ricevute in materia di salute e sicurezza.
La formazione è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR, che ha ridefinito durata, contenuti, modalità di erogazione, aggiornamento e verifica dell’apprendimento del percorso destinato ai preposti.
Il nuovo corso ha una durata minima di 12 ore e può essere frequentato soltanto dopo aver completato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.
Chi è il Preposto alla Sicurezza
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un funzionale potere di iniziativa.
Il ruolo del preposto è quindi collegato alle funzioni concretamente esercitate nell’organizzazione e non esclusivamente alla qualifica formale riportata nel contratto o nell’organigramma.
La normativa considera infatti anche il principio di effettività: può assumere rilievo la figura del cosiddetto preposto di fatto, quando un soggetto esercita concretamente i poteri e le funzioni tipiche del ruolo.
Cosa fa il Preposto
Il preposto svolge una funzione diretta di sovrintendenza e vigilanza sulle attività lavorative.
Tra i principali compiti rientrano il controllo sul rispetto da parte dei lavoratori degli obblighi e delle procedure di sicurezza, la vigilanza sull’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva e individuale e l’intervento in caso di comportamenti non conformi.
Quando rileva un comportamento non sicuro, il preposto deve intervenire fornendo le necessarie indicazioni. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In presenza di deficienze di mezzi o attrezzature oppure di altre condizioni di pericolo rilevate durante la vigilanza, deve inoltre, quando necessario, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
A chi è rivolto il Corso Preposti
Il corso è rivolto ai lavoratori che svolgono o sono destinati a svolgere la funzione di preposto ai sensi degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 81/2008.
Può trattarsi, a seconda dell’organizzazione aziendale, di capi squadra, capi reparto, capi turno, responsabili operativi, responsabili di produzione e altre figure che esercitino concretamente funzioni di sovrintendenza sui lavoratori.
Non è però la denominazione della mansione a determinare automaticamente il ruolo di preposto: occorre considerare le attribuzioni, i poteri gerarchici e funzionali e le attività effettivamente svolte.
Requisito di accesso al Corso Preposti
Il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce espressamente che al Corso per Preposti si accede soltanto dopo aver frequentato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.
La formazione del preposto non sostituisce quindi la formazione da lavoratore, ma costituisce un percorso ulteriore e specificamente dedicato ai compiti di sovrintendenza, vigilanza, controllo, comunicazione e intervento propri del ruolo.
Prima dell’iscrizione è pertanto necessario verificare che il partecipante abbia già completato il percorso formativo da lavoratore applicabile alla propria mansione.
Durata del Corso Preposti
In base all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il Corso Preposti ha una durata minima di 12 ore.
La precedente durata di 8 ore prevista nell’ambito del sistema formativo collegato all’Accordo del 21 dicembre 2011 non rappresenta più la durata minima per i nuovi corsi disciplinati dal nuovo Accordo.
Le 12 ore rappresentano un requisito minimo e il percorso può essere ampliato in funzione dell’organizzazione, delle mansioni, dei rischi presenti e delle effettive esigenze formative aziendali.
Obiettivi del Corso Preposti
Il corso è finalizzato a fornire al preposto le conoscenze e le competenze necessarie per esercitare correttamente le funzioni attribuitegli dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008.
La formazione deve consentire al partecipante di comprendere il proprio ruolo e i propri obblighi, riconoscere i rischi presenti nel contesto in cui opera, conoscere le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda e svolgere concretamente le attività di sovrintendenza e vigilanza.
Particolare attenzione viene dedicata alla capacità di intervenire sui comportamenti non conformi, interrompere l’attività quando necessario, comunicare le criticità e cooperare con datore di lavoro, dirigenti e Servizio di Prevenzione e Protezione.
Programma del Corso Preposti 12 Ore
Il programma previsto dal nuovo Accordo comprende quattro aree principali:
- aspetti giuridico-normativi, con individuazione del preposto, preposto di fatto, effettività del ruolo, compiti, obblighi e rapporti con gli altri soggetti della prevenzione; gestione e organizzazione della sicurezza, con particolare attenzione a sovrintendenza, vigilanza, interruzione delle attività, informazione e segnalazione; valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione delle attività, comprese le misure di prevenzione e protezione, i rischi interferenziali, appalti, DUVRI, incidenti e mancati infortuni; comunicazione e informazione, con tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, comprese le esigenze relative a neoassunti, lavoratori somministrati e lavoratori stranieri.
I contenuti devono essere contestualizzati rispetto alle effettive caratteristiche dell’organizzazione e ai rischi presenti nell’attività nella quale il preposto esercita le proprie funzioni.
Corso Preposti in presenza o videoconferenza
Il Corso Preposti può essere svolto in presenza fisica oppure in videoconferenza sincrona secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni.
Ai fini dell’Accordo, la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica quando consente la contemporanea partecipazione e interazione tra docente e discenti, salvo i moduli che prevedono attività che devono necessariamente essere svolte fisicamente.
Non è invece consentito svolgere il Corso Preposti in e-learning asincrono.
Un corso registrato da seguire autonomamente, senza interazione in tempo reale con il docente, non costituisce quindi una modalità ammessa per la formazione iniziale del preposto.
Frequenza minima obbligatoria
Per accedere alla verifica finale il partecipante deve aver frequentato almeno il 90% delle ore previste.
La presenza deve essere documentata dal soggetto formatore attraverso il registro del corso e, nel caso della videoconferenza sincrona, mediante sistemi e procedure che consentano di verificare e tracciare l’effettiva partecipazione del discente.
Verifica finale dell’apprendimento
Al termine del Corso Preposti è obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento.
La verifica può essere svolta mediante colloquio individuale oppure test.
Qualora venga utilizzato il test, l’Accordo Stato-Regioni prevede complessivamente almeno 30 domande, ciascuna con almeno tre possibili risposte, con superamento della prova al raggiungimento di almeno il 70% delle risposte corrette.
Il rilascio dell’attestato è subordinato al rispetto della frequenza minima e al superamento della verifica prevista dal progetto formativo.
Aggiornamento Preposti: 6 Ore ogni 2 Anni
Questa è una delle principali novità della normativa attuale.
Il preposto deve effettuare un aggiornamento almeno biennale della durata minima di 6 ore.
Non è quindi più corretto indicare un aggiornamento ogni cinque anni.
L’aggiornamento deve inoltre essere effettuato anche prima della scadenza biennale quando diventi necessario a seguito dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi.
Tra le situazioni che possono richiedere un adeguamento della formazione rientrano, ad esempio, cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi o organizzativi e altre variazioni del contesto nel quale il preposto esercita le proprie funzioni.
Aggiornamento Preposti online: è consentito?
L’aggiornamento del preposto può essere svolto in presenza fisica o in videoconferenza sincrona, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall’Accordo.
Anche per l’aggiornamento l’e-learning asincrono non è consentito.
Il nuovo sistema richiede inoltre una verifica dell’apprendimento anche al termine dell’aggiornamento. Se viene utilizzato un test, per il corso di aggiornamento l’Accordo prevede almeno 10 domande, con almeno tre risposte alternative e superamento con almeno il 70% delle risposte corrette.
Corso Preposti già svolto con il vecchio Accordo
I corsi per preposti regolarmente effettuati secondo il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono fatti salvi e beneficiano del credito formativo totale.
Non è quindi necessario ripetere automaticamente l’intero corso di 12 ore soltanto perché è entrato in vigore il nuovo Accordo.
È però necessario verificare attentamente la data dell’ultima formazione o dell’ultimo aggiornamento, perché oggi l’aggiornamento del preposto è biennale.
Il nuovo Accordo ha previsto inoltre una specifica disciplina transitoria per i preposti la cui formazione o il cui aggiornamento risultavano già più vecchi di due anni alla sua entrata in vigore. Essendo ormai concluso il periodo transitorio, la posizione formativa del preposto deve oggi essere verificata rispetto alla periodicità biennale prevista dalla disciplina vigente.
Preposto nei Cantieri
Il nuovo Accordo precisa che il Corso Preposti di 12 ore è valido anche ai fini degli obblighi formativi previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.
Per le imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili è comunque necessario considerare anche gli ulteriori obblighi derivanti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e dalle caratteristiche concrete delle lavorazioni svolte.
Preposto di fatto
La presenza di una nomina formale non è l’unico elemento rilevante ai fini dell’individuazione del preposto.
Il D.Lgs. 81/2008 applica il principio di effettività delle funzioni: un soggetto che, pur senza una formale investitura, esercita concretamente i poteri tipici del preposto può assumere gli obblighi e le responsabilità collegati alla funzione effettivamente esercitata.
Per questo motivo l’organizzazione aziendale deve essere coerente: individuazione, attribuzione dei poteri, attività concretamente esercitata e formazione devono essere correttamente coordinate.
Preposto e obbligo di individuazione
Il D.Lgs. 81/2008 prevede tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente l’individuazione del preposto o dei preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste dalla normativa.
La scelta deve essere coerente con l’organizzazione aziendale e con le attività effettivamente svolte.
Formare genericamente un lavoratore come preposto non sostituisce quindi la corretta organizzazione delle funzioni e delle responsabilità all’interno dell’impresa.
Riferimenti normativi
I principali riferimenti per la formazione dei preposti sono il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento agli artt. 2, 18, 19 e 37, e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR.
Per i nuovi corsi non deve più essere utilizzato come riferimento principale l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che rimane rilevante soltanto per il riconoscimento della formazione pregressa effettuata durante la sua vigenza.
Vuoi organizzare o frequentare questo corso?
Inviaci una richiesta riferita direttamente a Corso Preposti alla Sicurezza – 12 Ore. Potrai chiedere disponibilità, modalità di erogazione e informazioni per l’iscrizione.