Corsi Sicurezza 81/08

Corso di Formazione Generale per Lavoratori – 4 Ore

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AreaCorsi Sicurezza 81/08
ContenutiProgramma dettagliato
InformazioniDisponibilità su richiesta
Scheda corso

Il Corso di Formazione Generale per Lavoratori di 4 ore costituisce il modulo di base della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il percorso è disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR e fornisce ai lavoratori le conoscenze fondamentali sui concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione, sull’organizzazione della sicurezza aziendale e sui diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione.

La formazione generale ha una durata minima di 4 ore, è comune a tutti i settori produttivi e costituisce credito formativo permanente.

Deve essere completata dalla Formazione Specifica dei Lavoratori, la cui durata e i cui contenuti dipendono dai rischi connessi alla mansione, all’attività svolta e al contesto aziendale.

A chi è rivolto il Corso di Formazione Generale

Il corso è rivolto ai lavoratori soggetti all’obbligo formativo previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dalla classe di rischio dell’azienda nella quale operano.

Il modulo generale è infatti comune ai diversi settori produttivi perché riguarda principi e conoscenze di base validi trasversalmente per tutte le attività lavorative.

Può essere frequentato da lavoratori neoassunti e da lavoratori già in forza che non abbiano ancora assolto o non possano documentare la formazione generale prevista dalla normativa.

Prima di iscrivere nuovamente un lavoratore è opportuno verificare l’eventuale formazione già effettuata, perché il modulo generale costituisce credito formativo permanente.

Durata della Formazione Generale Lavoratori

La durata minima prevista dall’Accordo Stato-Regioni è di 4 ore.

La formazione completa del lavoratore comprende però anche un modulo di formazione specifica, determinato in funzione dei rischi.

La durata minima complessiva è quindi:

Rischio basso: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica = 8 ore

Rischio medio: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica = 12 ore

Rischio alto: 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica = 16 ore

Le durate previste dalla normativa rappresentano requisiti minimi e non comprendono l’eventuale addestramento pratico richiesto per particolari attrezzature, dispositivi, procedure o attività.

Formazione Generale e Formazione Specifica: qual è la differenza?

La Formazione Generale affronta i concetti fondamentali della prevenzione e della sicurezza sul lavoro ed è identica nella durata minima per tutti i lavoratori.

La Formazione Specifica, invece, deve essere progettata in relazione ai rischi individuati attraverso la valutazione dei rischi aziendale, alle mansioni effettivamente svolte e alle misure di prevenzione e protezione adottate.

Per questo motivo le 4 ore di formazione generale, da sole, non completano normalmente l’obbligo formativo del lavoratore.

Il lavoratore deve ricevere anche la formazione specifica adeguata al proprio contesto lavorativo.

Obiettivi del Corso di Formazione Generale

L’obiettivo del corso è fornire al lavoratore una conoscenza di base del sistema di salute e sicurezza sul lavoro e renderlo consapevole del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale.

Al termine del percorso il partecipante deve conoscere i principali concetti relativi a rischio, pericolo, danno, prevenzione e protezione, comprendere l’organizzazione aziendale della sicurezza e conoscere diritti, doveri e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella prevenzione.

Programma del Corso

In conformità all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione generale affronta:

  • concetti di pericolo, rischio e danno; prevenzione e protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; diritti, doveri e sanzioni dei diversi soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.

I contenuti hanno carattere generale e costituiscono la base necessaria per comprendere successivamente i rischi specifici presenti nell’attività lavorativa.

Corso Formazione Generale Lavoratori online

Il Corso di Formazione Generale per Lavoratori può essere svolto in presenza fisica, in videoconferenza sincrona oppure in modalità e-learning.

L’e-learning è quindi espressamente consentito dal nuovo Accordo Stato-Regioni per le 4 ore di formazione generale.

Un corso online conforme non può però consistere nella semplice messa a disposizione di video o dispense.

La piattaforma e-learning deve rispettare i requisiti stabiliti dall’Accordo, tra cui tracciamento della partecipazione e dei tempi di fruizione, progressività del percorso, verifiche dell’apprendimento, supporto didattico e presenza delle figure professionali previste per la gestione della formazione online.

Frequenza minima

Per essere ammesso alla verifica finale dell’apprendimento, il partecipante deve aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.

Il requisito riguarda i corsi disciplinati dal nuovo Accordo Stato-Regioni e deve essere documentato dal soggetto formatore attraverso le modalità previste per il tipo di erogazione utilizzato.

Nel caso dell’e-learning, la piattaforma deve consentire il tracciamento delle attività effettivamente svolte dal partecipante.

Verifica finale dell’apprendimento

Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede una verifica finale obbligatoria dell’apprendimento.

Per la formazione dei lavoratori la verifica può essere effettuata mediante colloquio individuale oppure test.

Quando viene scelto il test, la disciplina generale dell’Accordo prevede almeno 30 domande, ciascuna con almeno tre possibili risposte, e il superamento della prova con almeno il 70% delle risposte corrette.

Il Ministero del Lavoro ha precisato nel 2026 che il numero minimo di 30 domande si riferisce al corso individuato nel progetto formativo. Se formazione generale e specifica sono progettate come un unico percorso formativo, ciò non significa quindi che debbano necessariamente essere somministrate 30 domande per ciascuno dei due moduli.

La Formazione Generale ha una scadenza?

La formulazione normativa più corretta è che la Formazione Generale costituisce credito formativo permanente.

Questo significa che, una volta regolarmente acquisita e documentata, non deve essere ripetuta semplicemente perché il lavoratore cambia azienda, mansione o settore produttivo.

È quindi preferibile parlare di credito formativo permanente piuttosto che limitarsi alla frase “l’attestato non scade”.

Resta naturalmente necessario verificare che la formazione pregressa sia adeguatamente documentata.

Aggiornamento della formazione dei lavoratori

Il fatto che le 4 ore di formazione generale costituiscano credito permanente non elimina l’obbligo di aggiornamento della formazione del lavoratore.

L’Accordo Stato-Regioni stabilisce per i lavoratori un aggiornamento con periodicità quinquennale della durata minima di 6 ore.

L’aggiornamento deve essere effettuato anche prima della scadenza quinquennale quando intervengano modifiche significative risultanti dalla valutazione dei rischi oppure quando la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ne evidenzi la necessità.

L’aggiornamento non consiste nel ripetere automaticamente le 4 ore di formazione generale, ma deve essere coerente con l’evoluzione dei rischi e con le effettive esigenze formative.

Cambio azienda o mansione: bisogna rifare le 4 ore?

Normalmente no.

La formazione generale costituisce credito formativo permanente e può quindi essere riconosciuta anche in occasione di un nuovo rapporto di lavoro.

Ciò non significa però che anche la formazione specifica sia sempre automaticamente trasferibile.

In caso di cambio di azienda, mansione o contesto lavorativo devono essere valutati i nuovi rischi e deve essere verificata l’eventuale necessità di svolgere o integrare la formazione specifica.

Quando deve essere effettuata la formazione del lavoratore?

La formazione deve essere assicurata nelle occasioni previste dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, in particolare in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione, del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose quando comportino nuovi rischi.

Non è quindi corretto utilizzare come regola generale il vecchio riferimento alla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.

Le FAQ ufficiali del Ministero del Lavoro pubblicate nel 2026 hanno chiarito espressamente che tale termine non deve più essere utilizzato come riferimento.

Formazione durante l’orario di lavoro

La formazione prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 deve essere organizzata nel rispetto delle disposizioni applicabili e non deve comportare oneri economici per il lavoratore.

Il percorso formativo deve inoltre essere comprensibile per il partecipante e deve tenere conto delle conoscenze linguistiche quando necessario, affinché la formazione sia effettivamente fruibile ed efficace.

Formazione già svolta secondo il precedente Accordo

L’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni non comporta la ripetizione automatica dei corsi regolarmente svolti secondo il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Per i percorsi formativi dei lavoratori effettuati secondo la precedente disciplina il nuovo Accordo riconosce il credito formativo totale.

Chi possiede già un attestato conforme deve quindi verificarne la documentazione prima di iscriversi nuovamente al corso.

Riferimenti normativi

I principali riferimenti del Corso di Formazione Generale per Lavoratori sono:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 37

Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. atti n. 59/CSR

Il nuovo Accordo disciplina durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, organizzazione dei corsi e verifiche dell’apprendimento.

Terminato il periodo transitorio, dal 19 maggio 2026 i corsi avviati devono rispettare le disposizioni del nuovo Accordo.

Informazioni sul corso

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